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La legge di bilancio 2021, importi in unica soluzione
La legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) consente di beneficiare in una unica soluzione, a differenza delle precedenti edizioni, dell’importo deliberato per l’impresa. L’erogazione si applica a tutte le domande presentate dalle imprese, dalle banche e dagli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2021.
La prima Sabatini è regolamentata da una legge del 2013 a cui si sono succeduti adeguamenti normativi nel corso degli anni e diverse riaperture di finanziamento per arrivare a quanto stabilito dalla legge di bilancio del 2021.
La procedura passa attraverso l’autocertificazione
L’impresa che dovrà autocertificare il completamento dell’investimento, prima condizione per usufruire dell’erogazione del contributo, gioca un ruolo chiave. Lo stanziamento è effettuato in una unica soluzione. In questo caso, dunque, l’azienda dovrà dichiarare che tutti i beni rientranti nell’agevolazioni sono stati pagati a saldo e che appartengono al ciclo produttivo dell’impresa con la marchiatura nuovo di fabbrica. Bisogna prestare attenzione anche ad un altro aspetto: sono escluse dal programma agevolativo le spese riferite ai materiali di consumo e di manutenzione, inoltre, il bene deve rimanere in azienda fino a tre anni dopo il completamento della spesa di investimento. Non è possibile rivenderlo prima di tre anni. Occhio, poi, alla modulistica e alle differenze da tenere in considerazione a seconda della data in cui è stata deliberata e richiesta l’agevolazione.
La PMI, ad investimento ultimato, compila in via esclusivamente telematica, attraverso l’accesso alla piattaforma del Ministero (da effettuarsi inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal Ministero all’indirizzo PEC dell’impresa), la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento (modulo DUI), nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la richiesta unica (modulo RU). Quest’ultima viene trasmessa al Ministero, con la firma digitale del legale rappresentante o del procuratore, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta. Per le PMI che, invece, abbiano già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative esistenti prima del 22 luglio 2019 è prevista la compilazione e trasmissione al Ministero, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la Richiesta di erogazione delle quote di contributo rimanenti (modulo RQR), previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore.
Con esclusivo riferimento alle domande trasmesse dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari in data antecedente al 1° gennaio 2021, per le quali i contributi non sono erogati in un’unica soluzione, al fine di attivare la procedura di pagamento delle quote annuali di contributo, la PMI deve trasmettere al Ministero, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma informatica, la richiesta di pagamento (RP) attestante l’invarianza dei dati già forniti all’Amministrazione nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo. La RP deve essere presentata con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione/pagamento ed entro i dodici mesi successivi a tale termine.
L’avvenuta ultimazione dell’investimento deve essere attestata dall’impresa con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante e resa al Ministero entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento, pena la revoca del contributo. Il modulo RU è presentato al Ministero, pena la revoca delle agevolazioni, entro massimo 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento.
L’eventuale modulo RQR deve essere trasmesso al Ministero trascorsi almeno 12 mesi dall’invio della precedente richiesta di erogazione.
Le nuove domande
L’impresa, al fine della presentazione della domanda, dovrà scaricare e compilare in formato elettronico l’Allegato 1 -Modulo di domanda (i modelli sono scaricabili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico) e sottoscriverlo con firma digitale, avendo cura di utilizzare l’ultima release pubblicata e di procedere alle operazioni di verifica e chiusura dello stesso, secondo le modalità riportate nella “Guida alla compilazione del modulo di domanda”. Una volta apposta la firma digitale, dovrà quindi inviarlo, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all’iniziativa. Nella sezione Documenti Utili della homepage è disponibile l’elenco delle banche e degli intermediari finanziari che ad oggi hanno aderito all’Addendum della convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.